Onorevoli Colleghi! - Nella precedente legislatura sono stati presentati diversi progetti di legge in merito alla tutela e alla valorizzazione del cavallo e delle razze equine in genere. I progetti di legge presentati nella XIV legislatura provenivano da tutte le parti politiche presenti in Parlamento e dimostrano la diffusa sensibilità sulla questione posta.
      Il presente progetto vuole evitare che il lavoro compiuto nella Commissione di merito della Camera dei deputati nella precedente legislatura vada perso e ripropone all'attenzione del Parlamento una rielaborazione del testo unificato a cui si era pervenuto alla fine della legislatura scorsa (atto Camera n. 4378 e abbinati). Nella società moderna la funzione del cavallo e dell'asino, ovviamente, non è più quella che ha reso questi animali insostituibili per molte ed importanti funzioni nel corso dei millenni: la tecnologia di oggi riesce a dare tutte le risposte alle esigenze produttive e di mobilità.
      Tuttavia l'attenzione al cavallo e all'asino è ancora cospicua perché intorno a questi animali si sono sviluppate nuove sensibilità, sono emersi nuovi bisogni e si sono manifestati e consolidati interessi economici non trascurabili.
      Si avverte, dunque, la necessità di definire una legge che sia in grado di tutelare il cavallo e gli equidi in generale affinché non siano solo oggetto di sfruttamento.
      Una legge che preveda norme che assicurino il benessere degli equidi, ne disciplinino l'utilizzazione corretta e, al tempo stesso, operi per incentivare la diffusione delle connesse attività ricreative, sportive, educative e terapeutiche. Il progetto di legge in esame pone l'esigenza di intervenire per meglio definire il benessere del cavallo, sia attraverso il rinvio ad appositi decreti legislativi, sia introducendo nuove norme anche

 

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in relazione alle disposizioni comunitarie. Particolare attenzione viene destinata per definire e tutelare il benessere degli animali.
      Con il progetto di legge, infatti, si introducono norme precise per meglio definire e reprimere l'uso di sostanze dopanti sia nelle competizioni che in ogni altra situazione di utilizzo dei cavalli.
      Oltre che alla tutela della salute e del benessere degli animali il progetto di legge si propone di incentivare la diffusione del cavallo e dell'asino sostenendo le molteplici attività in cui gli animali sono impiegati.
      In questa ottica si propone l'attivazione di una scuola superiore di specializzazione per operatori delle varie discipline equestri, in modo da formare personale specializzato in grado di divulgare le attività che prevedono l'utilizzo di cavalli e di asini.
      Il progetto di legge pone anche, mediante delega al Governo, la necessità di disciplinare in maniera precisa le attività di ippoterapia e di onoterapia, riconoscendole come attività finalizzate alla riabilitazione connessa al recupero fisico e psichico dei portatori di handicap.
      Sono previsti interventi volti sia al miglioramento genetico dei cavalli trottatori, galoppatori e da sella che delle altre razze equine ed asinine. Particolare attenzione è destinata alla salvaguardia delle razze equine ed asinine nazionali minacciate di estinzione.
      Si propone, anche, che annualmente il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali destini parte dei proventi derivanti dalle scommesse TRIS per sostenere iniziative di valorizzazione in ambito ricreativo e culturale.
      Il progetto di legge affronta il rapporto con le regioni nella definizione delle misure di incentivazione e salvaguardia degli equidi, nella logica della piena e leale collaborazione tra le istituzioni, prevedendo in tutti passaggi fondamentali che Stato e regioni agiscano d'intesa in modo da evitare contrasti ed arroccamenti sulle competenze e dare, così, alle disposizioni la più forte efficacia.
      Il progetto di legge si compone di quindici articoli.
      L'articolo 1 reca le finalità, l'articolo 2 individua le norme basilari per la tutela della salute e del benessere degli equidi.
      L'articolo 3 propone la delega al governo per le altre norme destinate alla tutela della salute degli animali e per la disciplina delle attività equestri, dell'ippoterapia e dell'onoterapia.
      L'articolo 4 introduce norme per la tutela della salute degli animali, rendendo obbligatoria la denuncia di maltrattamenti che i veterinari dovessero riscontrare nell'esercizio della loro professione.
      L'articolo 5 reca le definizioni relative alle attività che impiegano equidi, mentre con l'articolo 6 si introducono misure per favorire la salvaguardia delle razze equine ed asinine, la diffusione degli allevamenti e le attività equestri.
      L'articolo 7 precisa l'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, considerando attività agricola quella di allevamento e di allenamento dei cavalli a fini competitivi, purché le dette attività si svolgano in connessione con l'azienda agricola e semplifica le norme per il trasporto degli equidi.
      L'articolo 8 dispone che gli equidi di proprietà dello Stato e non più utilizzabili a fini istituzionali siano ricoverati in appositi centri, mentre l'articolo 9 prevede che le Regioni attivino strutture per il ricovero degli equidi che non possono essere più mantenuti dai detentori.
      L'articolo 10 introduce modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, definendo nuovi criteri nel rapporto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) con le regioni, ed introduce nella organizzazione dell'UNIRE una commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping, mentre l'articolo 11 è inerente ai decreti previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n. 169
      L'articolo 12 si occupa della individuazione dei centri per il ricovero degli equidi.
       L'articolo 13 e l'articolo 14 stabiliscono le sanzioni e la destinazione dei proventi da esse derivanti.
      L'articolo 15 reca la copertura finanziaria.
 

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